Statuto della bottega di storie e di parole

STATUTO ALLEGATO A

Art. I. – E’ costituita l’Associazione culturale.” BOTTEGA DI STORIE E DI PAROLE ” , e una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma de] Titolo I Cap. Ill, art. 36 e segg. de] codice civile, nonche de] presente Statuto.

Art. 2. – L’Associazione  persegue i seguenti scopi:

  • favorire e promuovere l’attivita legata alla scrittura;
  • ampliare  la  conoscenza  della  scrittura  narrativa  dal  punto  di  vista  creativo,  tecnico, letterario,
  • attraverso corsi, seminari, gruppi di lavoro e letture;
  • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinche sappiano trasmettere l’amore per la scrittura creativa come un bene per la persona ed un valore sociale;
  •  promuovere  l’utilizzo della scrittura e della tecnica narrativa per la raccolta di memorie proprie   ed altrui; porsi come luogo di incontro e di aggregazione nel name di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraversi l’ideale dell’educazione permanente e della coltivazione della dimensione creativa;
  •  potenziare il risveglio alla voglia di scrivere, prodotto in questi anni dal Web,  che attraverso le varie forme ha incentivato l’interesse per la produzione e la comunicazione scritta; mostrare come avvalersi della scrittura creativa per entrare in relazione con se stessi e con altri.

Art. 3. – L’associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attivita, in particolare:

  • attivita culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di fihns e documenti, lezioni per ragazzi e per giovani ed adulti;
  • attivita di formazione: corsi di aggiomamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, corsi diperfezionamento  di scrittura, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
  • attivita editoriale: pubblicazione di racconti, di romanzi e raccolta testi

Art.  4.  –  L’associazione   e  offerta  a  tutti   coloro  che,  interessati  alla  realizzazione   delle   finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

  • soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od iiloro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione . Sona esonerati dal versamento della quota annuale;
  • soci ordinari: persone, enti o istituzioni che si impegano a pagare per tutta la permanenza de! vincolo associativo, la quota annuale stabi]ita dal Consiglio direttivo;
  • soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che pur non partecipando alle attivitil descritte dall’art.  3 dello Statuto sostengono con beni o denaro l’associazione.

Le quote o il contributo associativo non e trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non e soggetta a rivalutazione.

Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari e deliberata, su domanda scritta de! richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme de! presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrirnonio dell’associazione ii Consiglio direttivo dovra intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contra iiprovvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione  e  le modificazioni  dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. II diritto di voto non puo essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. – Le risorse economiche dell’ associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le  elargizioni  in  danaro,  le  donazioni  e  i  lasciti,  sono  accettate  dall’assemblea,  che  delibera  sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla  legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina ii 31 dicembre di ogni anno. II Consiglio direttivo deve redigere iibilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro ii mese di Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per pater essere consultato da ogni associato.

Art. IO. -Gli organi dell’Associazione sono:l’assemblea dei soci; ii Consiglio direttivo; ii Presidente; ii Collegio dei revisori; ii Collegio <lei probiviri;

Art. 11. – L’assemblea <lei soci e ii momenta fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed e composta da tutti i soci, ognuno <lei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia ii valore della quota. Essa e convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria e valida se e presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validita prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validita prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’a]bo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicita mediante affissione all’albo della sede de! relativo verbale.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge ii Consiglio direttivo, ii Collegio dei revisori e iiCollegio dei probiviri: approva ii bilancio preventivi e consuntivo; approva iiregolamento interno. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge nn presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere iiverbale fmale.

Art. 13. -II consiglio direttivo e composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. II Consiglio direttivo e validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attivita gratuitamente e durano in carica 3 anni. II consiglio direttivo pub essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – II Consiglio direttivo e l’organo esecutivo dell’Associazione .Si rinnisce in media 2 volte all’anno ed e convocato dal presidente, da almeno 2 <lei componenti, su richiesta motivata o su richiesta motivata e scritta di almeno ii30% <lei soci. II consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; forrnalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; elaborare iibilancio consnntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. – II presidente dura in carica tre anni ed e legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli  convoca  e  presiede  ii  Consiglio  direttivo,  sottoscrive  tutti  gli  atti  amministrativi  compiuti dall’Associazione; puo aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attivitil varie, previa approvazione de] Consiglio direttivo.

Art. 16. -II Collegio dei revisori e composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarita forrnale e sostanziale della contabilita, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. -II Collegio dei probiviri e composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione e deliberato dall’assemblea straordinaria. II patrimonio residua dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalita analoghe o per fmi di pubblica utilitil, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo ii rimborso delle spese varie regolarmente documentate, salvo quanto vorril stabilire il Consiglio direttivo in caso di partecipazione dei soci in qualita di professionisti.

Art. 20. – Al fme di poter beneficiare delle agevolazioni tributarie disposte dalla legge, l’Associazione stabilisce:

  • II divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o avanzi di gestione, nonche fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • L’obbligo di devolvere ii patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalita analoghe o ai fini di pubblica utilita, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • Una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalitil associative vote a garantire l’effettivita del rapporto medesimo, escludendo espressarnente ogni limitazione in funzione della temporaneitil della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di eta ii diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolarnenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  • L’obbligo di redigere  ed approvare armualmente  ii rendiconto  economico  e fmanziario  secondo le disposizioni  comunitarie;
  • L’eleggibilita libera degli organi arnministrativi, la sovranita del’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri per la loro arnmissione ed esclusione, i criteri e idonee forme di pubblicita delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
  • L’in trasmissibilita  della quota o del contributo  associativo  d eccezione dei trasferimenti  a causa di morte.

 Art- 21 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Scarica qui la versione originale dello STATUTO BOTTEGA DI STORIE E DI PAROLE

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